25/10/12

COMUNICATO GIUSTIZIA SPORTIVA 25/10/2012..

Con l'estratto qui sotto riportato del comunicato della giustizia sportiva del 25 ottobre 2012 ,si prende atto che è stato accettato il reclamo dell'F.C.Ronciglione con la conseguente vittoria a tavolino per 0 a 6 contro la Polisportva CICRAM..
In più,sono descritte le modalità con cui si svolgerà la coppa provincia di Viterbo,in pratica espletata tramite i play-off visto che le squadre partecipanti saranno le prime 7 arrivate del campionato di calcio a 5 2012/2013....
Questo è il link dell'intero comunicato:
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1114159?lid=801

Questo l'estratto da tale comunicato:

1.1.1.     Coppa Provincia di Viterbo – Calcio a 5 Maschile

PARTECIPAZIONE

Alla Coppa Provincia di Viterbo partecipano le squadre classificate dal 1° al 7° posto al termine del Campionato di Serie D C5 Maschile 2012/2013.
La vincente la Coppa Provincia di Viterbo verrà inserita nella  speciale graduatoria per l’ammissione al Campionato di Serie C2 2013/2014 giusto quanto indicato sul Comunicato Ufficiale del C.R. Lazio n° 28 del 25.10.2012.
1° Turno

La squadra classificata al 1° posto al termine della Regular Season viene ammessa direttamente alle semifinali
Le 6 squadre  rimanenti verranno abbinate tra loro e si incontreranno in gare ad eliminazione diretta di sola andata da disputarsi in casa della squadra con la migliore posizione di classifica:

2ª classificata – 7ª classificata
3ª classificata – 6ª classificata
4ª classificata – 5ª classificata

Nel caso in cui al termine dei tempi regolamentari sussista risultato di parità, verranno eseguiti due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, trascorsi i quali, e permanendo la parità, sarà dichiarata vincente del turno la squadra con la migliore posizione di classifica.
Semifinali

Le squadre ammesse alle semifinali verranno abbinate tra loro mediante sorteggio e si incontreranno in gara unica su campo neutro ad eliminazione diretta.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno eseguiti i tiri di rigore nel rispetto delle modalità e procedure previste dalla Regola 7 del Regolamento di Giuoco e Decisioni Ufficiali F.I.G.C..

Le vincenti saranno ammesse alla finale per l’assegnazione della Coppa Provincia di Viterbo di Serie D C5 Maschile.
FINALE

Le squadre ammesse alla finale, disputeranno un’unica gara, in campo neutro, della durata di due tempi da 30’ ciascuno.
Qualora, al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole di Gioco e Decisioni Ufficiali”.
DISCIPLINA SPORTIVA

-        le ammonizioni irrogate nelle gare della Regular Season del Campionato di Serie D C5, vengono azzerate;           
-        le squalifiche riportate nel corso della Regular Season del Campionato di Serie D C5, ad eccezione ovviamente di quelle a tempo determinato, non si scontano nelle gare della Coppa “Provincia di Viterbo”;
-        nelle gare sopraccitate l’espulsione determina l’automatica squalifica per le gare successive, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari.
-        I calciatori verranno squalificati per una giornata di gara, ogni due ammonizioni inflitte dall’organo di giustizia sportiva;
-        Le tasse reclamo sono fissate in € 78 per i reclami al Giudice Sportivo e in € 130 per i reclami alla Commissione Disciplinare.


RECLAMI

                   Si rimanda alle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n° 44/A, pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.
RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 – 6).
Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di € 500,00.
Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzino calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 17 del C.G.S.
CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE

Quarti di Finale

18.05.2013

Semifinali

25.05.2013

Finale
01.06.2013


SERIE D CALCIO A 5 MASCHILE 

RECLAMO
Gara del 13/10/2012 POLISPORTIVA CI.C.R.A.M. - RONCIGLIONE 2003
 Letto il reclamo fatto pervenire nei modi e termini di legge dalla Soc. F.C. Ronciglione 2003, la quale deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Esposito Matteo in quanto squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizione(IV infrazione) - campionato Serie D Calcio A5 - come risulta dal C.U.n. 59 del 17/05/2012, ed invoca, per l'effetto, quanto statuito dal C.G.S.;
ritiene fondato il reclamo che va pertanto accolto.
Infatti il giocatore in epigrafe risultava in posizione irregolare e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara suindicata, non avendo scontato la squalifica di una gara effettiva irrogatagli con C.U. n. 59 del 17/05/2012 per recidiva in ammonizione (IV infrazione);
considerato che il giocatore, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal primo giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale;
visto gli artt. 17 comma 5 lett. a) e 22 comma 2 del C.G.S.
DECIDE
- di accogliere il reclamo proposto dalla F.C. Ronciglione 2003;
- di irrogare alla A.S.D. Polisportiva Cicram Calcio A 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6,
nonché l'ammenda di euro 50,00;
- di inibire il dirigente accompagnatore Vettori Andrea (A.S.D. Polisportiva Cicram Calcio A 5) sino al 09/11/2012; - di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore Esposito Matteo (A.S.D. Polisportiva Cicram    Calcio A 5);
- di disporre che la tassa di reclamo venga restituita alla Società reclamante.
GARE DEL 20/10/2012
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA
SCIPIONE MAURIZIO
(CASTEL SANT ELIA) 1




Allontanato per proteste rivolte al direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
PACE ALESSIO
(VASANELLO)

TESTA LUIGI
(VASANELLO)



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